MIO FIGLIO A SCUOLA È SOTTOPOSTO A CONTINUI ATTI DI BULLISMO: COME POSSO INTERVENIRE PENALMENTE?
Su questo delicato argomento, risponde l’avvocato Simone Labonia.
Il bullismo nelle scuole rappresenta una delle più gravi problematiche sociali e culturali che coinvolgono il mondo giovanile. Si manifesta attraverso comportamenti aggressivi, reiterati nel tempo, esercitati da uno o più soggetti nei confronti di una vittima, percepita come più debole. Le azioni possono essere fisiche, verbali, psicologiche o sociali, e spesso si accompagnano a episodi di esclusione, umiliazione e sopraffazione.
Negli ultimi anni, l’attenzione pubblica e istituzionale verso il fenomeno è cresciuta, anche grazie al dibattito giuridico e all’intervento della Corte di Cassazione, che ha chiarito in più occasioni la rilevanza penale di tali condotte.
Infatti, sebbene in Italia “non esista una norma penale specifica” che punisca il bullismo come reato autonomo, i comportamenti che lo caratterizzano possono integrare diverse fattispecie del codice penale. Tra i reati più frequentemente contestati vi sono le lesioni personali (art. 582 c.p.), le minacce (art. 612 c.p.), le ingiurie (oggi depenalizzate e punite in sede civile), la diffamazione (art. 595 c.p.), lo stalking (art. 612-bis c.p.) e, nei casi più gravi, anche l’estorsione (art. 629 c.p.) o il sequestro di persona (art. 605 c.p.).
La Cassazione penale, con diverse pronunce, ha affermato che il bullismo scolastico può configurare un concorso di reati, soprattutto quando si accerta la sistematicità e l’intenzionalità delle azioni. In particolare, la Suprema Corte ha confermato la condanna per atti persecutori ai danni di un alunno, riconoscendo il reato di stalking aggravato dalla minore età della vittima e dalla continuazione delle condotte.
In altri casi, la Corte ha ritenuto penalmente responsabili anche i genitori e i dirigenti scolastici, qualora emerga una colpevole omissione nella vigilanza e nella prevenzione. Per la giurisprudenza, “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di evitare, equivale a cagionarlo”.
È quindi evidente come il bullismo non sia solo un problema educativo, ma anche un potenziale fatto penalmente rilevante. La giustizia penale, tuttavia, deve rimanere l’ultima “ratio”: fondamentale è l’attività di prevenzione nelle scuole, con programmi di educazione alla legalità, all’empatia e alla gestione dei conflitti.
Solo un intervento integrato, familiare scolastico ed istituzionale, può arginare un fenomeno che, oltre a compromettere il benessere psicologico degli studenti, può segnare indelebilmente il loro percorso di vita.





